Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: stipula contratto

Stipula contratto
QUESITO del 04/01/2008

Alla luce della vigente normativa, in particolare del disposto di cui all’art. 71, comma 3 del DPR n. 554/1999, si chiede cosa possa comportare la stipulazione di un contratto senza il dovuto verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall’impresa appaltatrice con cui abbiano concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori?

C1. La legge n. 136/2010 obbliga a richiedere il codice CIG/CUP anche per appalti in corso per i quali il contratto sia stato stipulato prima del 7 settembre 2010?

C2. Se una gara è stata indetta prima della entrata in vigore della legge n. 136/2010, ma non è stata aggiudicata oppure non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, deve essere richiesto il codice CIG?

C3. Si deve richiedere il codice CIG per un contratto d’appalto, con scadenza orginaria del termine di ultimazione prima del 7 settembre 2010, in seguito prorogato con previsione del nuovo termine di ultimazione oltre il 7 settembre?

Con riferimento alla MEPA per il servizio di “Gestione Post-operativa discarica comunale – 2017” per un importo di € 205.800,00, gara a procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, si sottopone a codesto ufficio il seguente quesito: la stipula del contratto telematico sul portale MEPA è sufficiente a formalizzare il rapporto o è necessario procedere all’ordinaria stipula con il concorrente aggiudicatario, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata? Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Chiedo supporto circa la modalità di stipula do contratti conclusi a seguito di procedura negoziata sotto o sopra soglia (complementarietà o sperimentali, art. 63 d. Lgs 50 / 2016.
È possibile utilizzare la scrittura privata o è obbligatorio la stipula con atto pubblico mediante notaio o ufficiale rogante dell'Amministrazione?
Si chiede un supporto per regolamentare la procedura.

Argomenti:

Si chiede se sia corretta la seguente interpretazione relativa alla corretta applicazione dello stand still: 1- non si applica per tutte le procedure sotto soglia comunitaria a prescindere che le stesse siano svolte col MEPA o meno; 2- non si applica per le procedure sopra soglia comunitaria gestite con mercati elettronici oppure sistemi dinamici di acquisizione quali lo SDAPA gestito da CONSIP; 3 - si applica alle procedure sopra soglia non gestite da mercati elettronici oppure da sistemi dinamici di acquisizione. È corretta l'interprerazione?

Questa stazione appaltante deve procedere alla stipula di due procedure sopra soglia comunitaria rispettivamente una aperta e una ristretta, il dubbio che si sostanzia e se il tenore dell’articolo 32, comma 14 consenta alternativamente la scelta da parte dell’amministrazione della forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata indifferentemente dall’importo e dalla procedura adottata.

RDO MEPA - STIPULA CONTRATTO
QUESITO del 26/03/2021

Si chiede se la stipula MEPA, utilizzata a conclusione delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria effettuate tramite RdO, sia configurabile in una delle tre forme di conclusione citate nel parere in oggetto e, in particolare, nella sottoscrizione del contratto in modalità elettronica. Qualora fosse inquadrata in tale fattispecie, la stipula MEPA consentirebbe di concretizzare in maniera semplice ed efficace un contratto, evitando alla SA ulteriori aggravi burocratici quali la sottoscrizione di un'ulteriore ordinativo e/o scrittura privata da stipulare anch'esse in forma digitale/elettronica: è quindi sufficiente la sola stipula MEPA? Magg. Filippo STIVANI.

Argomenti:

In relazione ad una procedura di gara relativa a servizi, suddivisa in due lotti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicatario di uno dei due lotti, in fase di verifica dei Criteri di selezione ex art. 86 del Codice dei Contratti, ha presentato idonea documentazione probatoria relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
Alla stessa, il concorrente ha allegato una “Dichiarazione” di impossibilità di reperire quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica - nella fattispecie “veicoli a 3 porte” e “Veicoli euro 5/6”- per esigenze sopravvenute e ha indicato una valida alternativa “veicoli a due porte” e “veicoli euro 4”.
Si segnala che le due opzioni relative alle caratteristiche tecniche dei veicoli per eseguire il servizio ( “2 e 3 porte” e “euro 4 ed euro 5/6”) erano entrambe specifici elementi di valutazione dell’offerta. Inoltre, pur riclassificando la graduatoria di gara in termine di punteggi, l’aggiudicatario rimane collocato al primo posto.
Ciò premesso, si domanda:
1) Se è conforme al Codice accettare i rilievi del concorrente e aggiudicare l’appalto dandone motivazione nella relativa Determina;
2) Se occorre escluderlo dalla gara e procedere allo scorrimento della graduatoria;
Infine, considerato che la procedura in argomento ha un importo complessivo per i due lotti sopra la soglia europea (è stato pubblicato un bando), ma i singoli lotti sono inferiori alla stessa,
si chiede:
3) se per la sottoscrizione dei rispettivi contratti, è necessario attendere il termine dilatorio ex art. 32 del Codice.

Stipula Contratto e proroga tecnica
QUESITO del 13/01/2022

E possibile stipulare il contratto di una procedura di gara essendo in atto la proroga tecnica anche se l'aggiudicatario e il medesimo ?

L'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i indica che, a pena nullità, la stipula contrattuale debba essere effettuata alternativamente in una delle seguenti tre opzioni: atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante (SA), in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della SA o mediante scrittura privata. Tra le predette modalità, rientra la c.d. "stipula MEPA" che consiste in un contratto autogenerato dal sistema di e-procurement gestito da CONSIP e sottoscritto digitalmente: tale procedura concretizza in maniera semplice ed efficace un contratto, evitando alla SA ulteriori aggravi burocratici quali la sottoscrizione di un supplementare ordinativo e/o scrittura privata da stipulare anch'esse in forma digitale/elettronica. Tutto ciò premesso si chiede come si vada a collocare, in tale contesto, il passaggio relativo al "Decreto dirigenziale di approvazione del contratto": precisamente, quando è necessario effettuarlo? Atteso che il medesimo articolo, nella sua seconda parte, prevede misure semplificate sia per le procedure negoziate che per le spese d'importo entro gli € 40.000 + IVA, sarebbe possibile non effettuarlo per tutte le procedure sotto soglia svolte tramite MEPA a prescindere che, le stesse, vengano espletate tramite RdO o Trattativa Diretta? Il predetto limite di € 40.000 + IVA, non dovrebbe essere oggi inteso entro gli importi consentiti per l’affidamento diretto di cui alla L. 108/2021 Semplificazioni ? Ten. Col. Filippo STIVANI.

In esito a quanto indicato col parere in oggetto si chiede se, poiché il sistema informatico del MEPA fornisce già un tracciamento e report su tutte le fasi della procedura, nel caso del criterio del minor prezzo (non essendovi giudizi discrezionali ed una commissione giudicatrice che formalizzi un verbale con proposta di aggiudicazione) sia possibile, al fine di accelerare e rendere più snelle le procedure, redigere la proposta di aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle seguenti modalità: 1 - in caso di RdO MEPA, effettuare la stampa dell'esito finale della fase denominata dal sistema "aggiudicazione provvisoria", contenente la graduatoria delle offerte pervenute e facendovi apporre in calce, dall'organo competente della Stazione Appaltante (SA) per l'approvazione, un semplice "visto si approva" con data e relativa firma; 2 - in caso di Trattative Dirette multiple, finalizzate all'acquisizione di preventivi per un successivo affidamento diretto, effettuare la stampa delle singole offerte pervenute facendo apporre, dall'organo competente della SA per l'approvazione, un semplice "visto si approva" con data e firma apposte in calce alla migliore proposta ricevuta. Tali modalità semplificate, operativamente più celeri rispetto al dover materialmente redigere una lettera di proposta di aggiudicazione in cui ricopiare le informazioni già presenti su MEPA, permetterebbe di conseguire un tangibile risparmio temporale in termini di forza lavoro da parte del personale addetto alla gestione delle pratiche d'acquisto, oltre all’eliminazione dei rischi derivanti da un’errata copiatura e/o refusi. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Argomenti:

Con il presente quesito si chiedono chiarimenti sulla corretta applicazione dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di affidamenti diretti. Si riporta il comma 2 dell'articolo citato "la stazione appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti." e l'ultimo periodo del comma 14 " in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri". Combinando il disposto normativo citato con il contenuto delle linee guida ANAC n. 4, in linea alla ratio di semplificazione dei procedimenti amministrativi, si interpreta la norma ritenendo non necessaria la stipula tradizionale del contratto mediante sottoscrizione delle due controparti, in quanto risulterebbe sufficiente la trasmissione a mezzo PEC all'Operatore economico della Determina semplificata riassuntiva dell'intero iter, delle condizioni e degli elementi essenziali del contratto, corrispondente ad accettazione dell'offerta/proposta/preventivo in precedenza formulata in sede di indagine. Tale interpretazione sarebbe confermata anche dalla Sentenza n. 19799 del 26.07.2018 della Corte di Cassazione - Sez. VI-T che sancisce il principio che <>. Si chiede conferma o diversa interpretazione.

La nuova piattaforma del sistema Acquisti in Rete, nell’ambito degli acquisti sotto soglia effettuati tramite MEPA, ha introdotto alcune significative novità connesse alla stipula, riscontrabili alla sezione di assistenza “Wiki”. Nello specifico: 1 – per quanto concerne la Trattativa Diretta (TD) ed il Confronto di Preventivi (CdP), il sistema non genera più alcun documento di stipula automatico ma occorre che, la Stazione Appaltante (SA), ne carichi sempre uno proprio; 2 – nelle RdO semplici ed evolute, il sistema consente invece di scegliere se stipulare tramite un documento generato dal sistema oppure uno redatto in proprio dalla SA; 3 – in tutti e quattro i predetti casi, occorrerà comunque caricare sempre il documento di stipula firmato digitalmente in piattaforma; l’Operatore Economico riceverà però solo una “notifica di stipula effettuata a sistema”, senza ricevere in automatico alcun documento che dovrà invece essere trasmesso attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-sistema (Es.: tramite PEC). Tutto ciò premesso si chiede: 1 – se per le procedure svolte tramite TD e CdP entro i limiti d’importo stabiliti dalla L. 108/21 per gli affidamenti diretti (€ 139.000 + IVA per beni e servizi ed € 150.000 + IVA per i lavori) sia possibile utilizzare, quale documento di stipula redatto dalla SA da allegare su MEPA, la più snella e semplice lettera di ordinazione/ordinativo di spesa; 2 – quale documento di stipula (alternativo a quello generato automaticamente dal sistema) tra lettera di ordinazione/ordinativo di spesa, scrittura impegnativa e scrittura privata sia invece più corretto utilizzare, nell’ambito delle procedure negoziate sotto soglia d’importo superiore all’affidamento diretto, svolte tramite RdO semplice o evoluta. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Non è ben chiaro, a livello operativo, come debba avvenire la procedura indicata dall'articolo in oggetto, relativamente "all'apposito scambio di lettere". A parere della scrivente Stazione Appaltante (SA), possono verificarsi le seguenti tre casistiche, tutte da attuare tramite l'utilizzo di file PDF: 1 - l'ordine viene inviato all'operatore economico (OE), il quale trasmette all'SA un documento diverso dal primo, con cui ne manifesta l'accettazione; 2 - in caso di utilizzo del MEPA avviene invece il contrario ossia, l'OE trasmette all'SA l'offerta, caricandola in piattaforma. Quest'ultima l'accetta, tramite distinto e separato documento di stipula, recapitato all'OE sempre tramite MEPA; 3 - l'SA invia l'ordinativo all'OE. Questi ritrasmette il medesimo documento all'SA controfirmato per accettazione. Tutti e tre i casi parrebbero conformi alla norma ed in particolare all'allegato I.1, art. 3, lett. b). Quanto precede a prescindere che, sul documento PDF, vengano apposte firme digitali (una per ciascun atto, nei casi 1 e 2 mentre due congiunte nel caso 3) in PADES, CASED (p7m) oppure tramite firme apposte dapprima analogicamente sul contratto cartaceo, reso poi elettronico digitale a seguito di scansione o conversione in PDF. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

Qualora la Stazione Appaltante ritenga maggiormente pratica e funzionale la stipula contrattuale operata tramite scrittura privata, secondo le modalità descritte nel parere n. 2080 del 27/06/2023, di norma utilizzate per le procedure ordinarie, potrebbe attuarla anche per le procedure negoziate ed affidamenti diretti sotto soglia? Quanto precede, avverrebbe in alternativa “all'apposito scambio di lettere secondo l’uso del commercio...” di cui all’art. 18, comma 1, 2° paragrafo del D.Lgs. 36/2023 una cui lettura restrittiva, potrebbe far intendere obbligatoria la stipula con “scambio di lettere”, per le procedure negoziate ed affidamenti diretti sotto soglia.

Argomenti:

Buongiorno,

si chiede assistenza in merito alla modalità di stipula dei contratti a valle di procedure di affidamento diretto o negoziata.
Sarebbe possibile ricorrere anche per le procedure negoziate o affidamenti diretti ad atto pubblico o scrittura privata se una stazione appaltante ritenesse di stipulare in tale modalità, a maggior tutela dell'ente sotto diversi profili? L'art.18 del nuovo codice sembrerebbe invece obbligare al ricorso alle lettere commerciali.
La problematica nasce dalle nuove soglie che sono molto più alte per le procedure non ordinarie, soprattutto per quello che attiene alla contrattualizzazione, diminuendo le garanzie in fase esecutiva, in particolare per comuni con minori dimensioni.

Si chiede se per quanto disposto nel secondo capoverso dell'articolo di Legge in oggetto , nel caso di procedura negoziata e per gli affidamenti diretti, tipologie di affidamento che ritroviamo all'articolo 50 del Codice ( nei lavori sotto soglia gli importi sono elevati) la stipula debba (e non può) avvenire con scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale? Pertanto un regolamento interno dell'Ente che disponesse invece che sopra i 40.000,00 si debba procedere con scrittura privata o ancor più con contratto nella forma pubblica amministrativa è da ritenersi oggi in contrasto con la norma e quindi da disapplicare?